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28-11-2017

Deposito Prezzo al Notaio: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova legge

 

 

 

 

 

La legge italiana si è sempre preoccupata di tutelare le persone in procinto di acquistare casa. Gli acquirenti sono da sempre considerati come la parte più a rischio in una trattativa, più esposti a diversi rischi che potrebbero mettere a repentaglio il loro investimento e, nei casi peggiori, far perdere i risparmi di una vita.

 

E' così il legislatore nel 1996 ha introdotto la possibilità di trascrivere il contratto preliminare in modo tale da evitare che un proprietario potesse vendere lo stesso appartamento a più persone e, contestualmente, eliminando il pericolo di trascrizioni pregiudizievoli successive alla firma dello stesso contratto preliminare. Nel 2005 è stato introdotto l'obbligo da parte delle imprese costruttrici di nuove case di consegnare al futuro acquirente una fideiussione a garanzie del rischio del suo fallimento.Ora, nel 2017,  è arrivato il Deposito Prezzo al Notaio.

 

Cos'è il Deposito Prezzo?

 

Con la legge sulla concorrenza viene introdotta la possibilità di richiedere che,  le somme versate a saldo nel momento della stipula dell'atto di compravendita, rimangano in deposito al notaio rogante fino all'avvenuta trascrizione della compravendita nei registri immobiliari della Conservatoria.  In questo modo si va ad eliminare il rischio ( seppur minimo e verificatosi raramente nella storia ) che, nel periodo che intercorre tra la firma dell'atto notarile e la trascrizione, venga iscritto un gravame a carico del venditore come ad esempio un'ipoteca, un pignoramento, una domanda giudiziale, un sequestro e via dicendo. Dicevamo che i rischi sono minimi perchè i notai, di norma, adempiono all'obbligo della trascrizione in tempi abbastanza celeri.

 

Come funziona?

 

L'attivazione del Deposito Prezzo  è facoltativa ed è attivabile anche da una sola delle parti.  Il notaio deve trattenere in deposito il saldo prezzo fino all’espletamento della trascrizione, fino a quando cioè, si avrà l’assoluta certezza che la compravendita è andata a buon fine senza subire iscrizioni gravose. Nella pratica:  chi vende casa si alzerà dal tavolo dello studio notarile senza avere l’assegno circolare tra le mani.  Infatti l’assegno che l’acquirente depositerà, sarà  intestato al notaio che lo verserà su un conto corrente apposito  con la dicitura “ conto dedicato ai sensi della Legge 147/2013”. La stesse legge prevede che gli interessi che maturano su questo conto corrente, andranno a favore delle piccole e medie industrie italiane.

 

Le somme depositate sono al riparo da pericoli?

 

Queste somme sono assolutamente al sicuro perché separate dal patrimonio del notaio, sono inoltre impignorabili sia da eventuali creditori del venditore che da quelli del notaio, non ricadono nella successione del notaio e non vanno a ricadere nella ipotetica comunione legale del coniuge.

 

Il Deposito Prezzo può tornare utile anche in altre situazioni?

 

Ecco alcuni esempi pratici dove il Deposito Prezzo può trovare applicazione:

 

  • In presenza di debiti del venditore con il condominio:  nel caso in cui un venditore non abbia saldato tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie deliberate dall’assemblea condominiale, che ricadrebbero quindi sul nuovo proprietario, le somme necessarie a coprire il debito vengono depositate al notaio con l’incarico di effettuare il pagamento al condominio.
  • Se la casa non risulta libera al momento dell’atto notarile:  se la casa è ancora occupata dal procedente proprietario o da terzi, si conviene che la somma in deposito sarà versata solo dopo la liberazione della casa stessa.
  • Presenza di pignoramento o ipoteca:  se la casa è gravata da un’iscrizione, in atto si conviene che le somme saranno sbloccate solo dopo l’avvenuta cancellazione.
  • Presenza di una prelazione legale:  si stabilisce in atto che le somme in deposito saranno versate solo quando il diritto alla prelazione sarà venuto meno.

 

In conclusione va ricordato che  Il Deposito Prezzo è facoltativo e può essere richiesto da una sola delle parti e anche direttamente in sede di stipula,  senza l'obbligo di dare un preavviso al venditore. Sarebbe certamente più corretto e trasparente informare il venditore già in sede di proposta o di contratto preliminare se intende optare per qusta possibilità. Anche il venditore è tutelato dal deposito prezzo. Infatti, anche se incasserà la somma solo dopo qualche giorno, non correrà nessun rischio in ordine all’effettivo pagamento della cifra pattuita.

 

Per ogni dubbio o per approfondimenti, ci puoi contattare quando vuoi.

 

Residia Property Solutions | Aiutiamo le persone a vendere e acquistare casa, in totale sicurezza !

 

 

 

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